E se lo sport fa male? La responsabilità civile dell’atleta

Durante una partita di pallanuoto agonistico la squadra che attacca perde il pallone, che arriva tra le braccia del portiere avversario. I giocatori della squadra che difende, ripartono velocemente verso la porta avversaria.

Due atleti si scontrano, uno per partire in contropiede e l’altro per impedirglielo.

Quello che tenta di partire in contropiede ne esce con il naso rotto.

Può chiedere all’altro il risarcimento del danno subito?

La pallanuoto, come il rugby ed il calcio, sono pratiche in cui il contatto fisico è elemento connaturato all’attività sportiva. E’ elemento inevitabile del gioco, dell’attività sportiva praticata.

Quando dunque un atleta è responsabile, civilmente, del danno causato durante la pratica sportiva ad un altro atleta?

La responsabilità civile è disciplinata dall’art. 2043 c.c.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Quindi, quando durante la pratica sportiva un atleta provoca un danno ad un altro atleta, il danno per dare luogo al risarcimento dovrà essere ingiusto.

Nell’ambito della pratica sportiva, la valutazione dell’ingiustizia del danno, si fonda sul delicato bilanciamento tra due diritti costituzionalmente tutelati, ossia il diritto allo sport (art. 33 Cost) e il diritto alla salute e all’integrità fisica (art. 32 Cost)

Quando si tratta di atleti tesserati, come nel nostro caso concreto, l’atleta è vincolato al rispetto anche delle regole dell’ordinamento sportivo di riferimento, alle regole dello sport che sta praticando.

Se durante una partita di pallanuoto il giocatore di una squadra commette un fallo grave, verrà espulso temporaneamente dalla partita e definitivamente alla terza grave infrazione.

Quindi subisce una sanzione prevista dall’ordinamento sportivo di riferimento.

Ma se causa ad un atleta avversario una lesione, commettendo un fallo grave, ne risponde anche come illecito civile? Dovrà risarcire il danno?

La risposta che ci dà la più recente e consolidata giurisprudenza è che l’obbligo di risarcire il danno, sussisterebbe soltanto, nel nostro caso, se il danno, il naso rotto, si sia verificato per il superamento del limite del “rischio consentito” da valutarsi secondo le circostanze del caso concreto

Una partita di pallanuoto non è un incontro di pugilato o di Kung fu, l’atleta, anche agonista, che gioca, acconsente ad un rischio di subire lesioni commisurato all’attività praticata

Quindi se la violazione delle regole del gioco, di per sé, avuto riguardo al contesto ed al caso concreto non esula dal rischio consentito, non ci sarà risarcimento.

Un fallo grave nella pallanuoto, che comporta l’espulsione temporanea dell’autore, se commesso senza un grado abnorme di violenza, non darà luogo, in caso di lesioni, al risarcimento.

Se colui che ha rotto il naso dell’avversario si è limitato a trattenerlo, senza un impeto eccessivo, e nella lotta per guadagnare la posizione ha sbracciato colpendo l’avversario, potrà essere espulso, ma non dovrà risarcire il danno, rientrante nel rischio consentito.

Se invece, allo scopo di trattenerlo, vistosi scavalcato dall’avversario, lo ha colpito con un pugno al volto volontario o con una ginocchiata volontaria, oppure, ha esercitato una violenza, un impeto abnorme, eccessivo, rispetto allo scopo di impedire all’avversario di proiettarsi verso la porta, dovrà risarcire il danno avendo commesso un illecito civile.

Se il naso rotto si verifica durante una partita di allenamento, la responsabilità dell’autore del fatto potrà essere più facilmente accertata, perché il grado di agonismo e quindi di rischio consentito in allenamento, rispetto all’evento agonistico, è ovviamente minore.

Avv. Marco Sartori