Responsabilità dei genitori nell’omicidio colposo commesso dall’omeopata
Si chiama cooperazione omissiva o cooperazione mediante omissione la condotta consistita nel non aver impedito l’evento (il decesso del figlio minore) che si aveva l’obbligo giuridico (e non solo) di impedire.
Il fatto può così riassumersi.
I genitori a fronte di un quadro clinico conclamato di otite media-acuta omettevano di consultare la pediatra del bambino, ovvero di rivolgersi a un medico specialista in otorinolaringoiatria o a una struttura ospedaliera, somministrando al minore solo i medicinali omeopatici indicati dall’omeopata, che riteneva non necessari altri interventi o cure.
Come noto i genitori sono titolari di una posizione di garanzia avendo l’obbligo di attivarsi per preservare in ogni modo l’integrità psicofisica del minore, laddove la situazione di pericolo sia riconoscibile.
Nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto che i sintomi fossero di gravità tale da consentire ai genitori di accorgersi dei rischi connessi all’evoluzione della patologia in atto, che poteva contenersi con la somministrazione di antibiotici.
Vi era, dunque, la concreta possibilità per i genitori di impedire l’evento morte, senza seguire supinamente le indicazioni dell’omeopata.
La condotta omissiva del medico omeopata (giudicato separatamente) che si pone in rapporto diretto con il decesso del bambino, non esclude la responsabilità dei genitori – e viceversa – perché il successivo mancato intervento di un altro garante non interrompe il nesso di causalità tra l’evento letale e la condotta (commissiva od omissiva).
Vicenda che è stata ritenuta frutto anche di evidenti limiti culturali dei genitori valutati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avv. Pietro Massaro