Il part-time nella scuola pubblica
Sovente si rivolgono a questo studio insegnanti della Scuola media primaria e secondaria, che svolgono la propria attività di docenza in part-time nella scuola pubblica uguale o inferiore al 50%, lamentando di avere ricevuto dalla Amministrazione scolastica parere negativo sulla possibilità di rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione presso una Società di capitali, con oggetto sociale non in conflitto di interessi con le funzioni scolastiche.
Tale diniego è frutto di un evidente equivoco, probabilmente derivante dalla errata interpretazione della normativa di riferimento.
Vero infatti è che l’art. 58, comma 1 del d. lgs. n. 29 del 1993 – poi sostituito dal D. Lgs. n. 165/2001, art. 53 –, stabiliva che: “1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”.
Vero è anche che l’art. 60 D.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dalla norma di cui sopra, stabilisce al riguardo che: “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta la autorizzazione del Ministro competente”.
Vero anche, infine, che l’art. 508, comma 10, del D. Lgs. 297/94 dispone che “il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.
La disciplina speciale del regime di lavoro part-time nella scuola pubblica
Tutto quanto sopra vale però solo in via generale, mentre occorre considerare che esiste una disciplina speciale sulle incompatibilità, per quei soli pubblici dipendenti che si trovino in regime di lavoro part-time in misura inferiore o uguale al 50%.
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza del maggio 2017 (n. 13196/2017), ha chiarito che nessun datore di lavoro può impedire a un dipendente assunto a tempo parziale di svolgere un secondo lavoro part-time.
Infatti, citando la sentenza, “sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime di part-time di svolgere un’altra attività lavorativa”.
Di conseguenza, l’unica interpretazione che rende legittimo il divieto della seconda attività è quella che esige una verifica di incompatibilità in concreto da parte del Dirigente scolastico, tra l’esercizio della diversa attività e l’osservanza dei doveri d’ufficio o di inconciliabilità con il decoro dell’ente.
D’altronde, asserisce la Cassazione, ammettere che il datore di lavoro abbia una facoltà incondizionata di negare tale autorizzazione, sarebbe in contrasto con il principio del controllo giudiziale di tutti i poteri del datore di lavoro stesso, proprio con riferimento ad aspetti incidenti sul diritto al lavoro e quindi di rilievo costituzionale.
L’incompatibilità, dunque, deve comunque essere verificata caso per caso dalle Pubbliche Amministrazioni, restando tale valutazione sempre suscettibile di controllo, anche davanti al Giudice del lavoro, secondo i parametri di cui agli artt. 2106 e 2119 c.c.
Il suesposto principio giurisprudenziale, trova ancor maggiore conferma nel chiaro disposto dell’ art. 1, commi 56 e ss, della legge n. 662/1996, richiamato anche dall’art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, ove si statuisce che per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, vigono particolari disposizioni legislative che attenuano il dovere di esclusività.
Quando, infatti, l’orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, la piena legittimità di attività extra-scolastiche diventa la regola, mentre il diniego assume carattere residuale.
In base a tali disposizioni, al personale in part time in misura uguale o inferiore al 50% è pienamente consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro – generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno – con il rispetto di tre soli limiti specifici:
- la seconda attività non deve arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si deve porre in conflitto di interessi con le attività della Scuola;
- la seconda attività deve svolgersi fuori dall’orario di lavoro;
- resta vietato instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni.
Quando non è necessaria l’autorizzazione per il lavoro part-time nella scuola pubblica
Per il personale in part time 50% non è neppure necessario chiedere l’autorizzazione all’Amministrazione per svolgere un altro lavoro, ma è sufficiente la sola comunicazione: infatti, il comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione proprio il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
Il Ministero competente (ora MIUR) ha sposato i principi sopra esposti, emanando l’ O.M. n. 446, del 22 luglio 1997, disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, che all’art. 4 sancisce: “lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno”, riconoscendo dunque a contrario la piena facoltà di tali attività per i docenti che invece svolgano un orario inferiore.