Insulti ai Vigili Urbani? Può parlarsi di offesa, ma non di vilipendio.
L’art. 290 del codice penale punisce con la multa da 1.000,00 a 5.000,00 euro chiunque pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato (o quelle di liberazione).
La fattispecie è un delitto e la multa è una delle sanzioni previste dalla legge in caso di condanna.
Pertanto, non bisogna farsi ingannare dal fatto che trattasi di pena pecuniaria o dal nome che è spesso ed erroneamente associato alla ben diversa sanzione amministrativa. Non si scherza!
La vicenda riguarda un signore che pubblicava sul proprio profilo Instagram una foto ritraente l’autovettura con i colori di istituto della polizia locale, accompagnando il tutto con la colorita frase “f**k the police”.
La polizia locale non l’ha presa bene e per lui è scattata la denuncia per violazione dell’art. 290 c.p.“Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate”, avendo appunto vilipeso (offeso), secondo l’ipotesi accusatoria, una Forza Armata dello Stato.
Di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 22 settembre 2022, n. 35328), la quale ha bacchettato tutti affermando che la Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di “forza armata”, anche se sono in dotazione degli agenti della polizia municipale armi da fuoco.
La Corte ha chiarito che in Italia le forze armate sono costituite dall’Esercito, dalla Marina Militare, dall’Aeronautica Militare. Anche l’Arma dei Carabinieri ha assunto tale qualifica con il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297.
Gli altri corpi militari dello Stato e le forze di polizia civili non possiedono tale qualifica, che costituisce elemento normativo indispensabile richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 290 c.p.
Un fatto commesso con riferimento alla Polizia locale, che non è nemmeno un reparto militare, non può integrare, di conseguenza, il reato di cui all’art. 290 c.p. che, pertanto, non sussiste.
Attenzione, però, ciò non esclude che si debba avere rispetto per tutti, potendo integrare la condotta altre fattispecie di reato.
(Avv. Pietro Massaro)