Guida in stato di ebbrezza: ritiro, sospensione e revoca della patente
Spesso i termini indicati nel titolo vengono comunemente utilizzati come sinonimi, benché non lo siano. Ognuno di questi provvedimenti, infatti, è dotato di contenuto ed effetti autonomi e diversi.
Tale utilizzo improprio può ingenerare confusione nel soggetto che trovandosi – magari per la prima volta – coinvolto in un procedimento penale/amministrativo, rischia di non riuscire a comprendere sin da subito quale potrà essere la sorte del proprio documento di guida.
Ricorriamo ad un semplice esempio per illustrare le specificità dei diversi atti che hanno ad oggetto la patente.
Tizio, incensurato, dopo una giornata trascorsa in compagnia degli amici in trattoria, decide comunque di mettersi alla guida del proprio veicolo, confidando sul fatto che il tragitto di strada da percorrere è breve, e che la gran quantità di cibo consumato assorbirà buona parte dell’alcool ingerito. Dopo poco, il conducente viene fermato dalle Forze dell’Ordine per un controllo relativo la guida in stato di ebbrezza.
Nell’ipotesi in cui dagli accertamenti emerga che Tizio ha guidato sotto l’influenza dell’alcool – o guida in stato di ebbrezza -, tale condotta ricadrà in una delle previsioni di cui all’art. 186, comma 2 D.Lgs. n. 285 del 1992, assumendo varie connotazioni e diversa gravità, a seconda del valore di alcolemia riscontrato.
La guida in stato di ebbrezza
Vediamo nello specifico in quale ipotesi prevista dall’articolo di legge in parola potrà ricadere la condotta di Tizio:
- in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l, è prevista a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543,00 a € 2.170,00, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l è prevista la sanzione penale dell’ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e dell’arresto fino a 6 mesi, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno;
- in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sanzione penale dell’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00, l’arresto da 6 mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
- è previsto il raddoppiamento delle sanzioni indicate in precedenza ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito;
L’incidente in caso di guida in stato di ebbrezza
Qualora invece, Tizio oltre ad essersi messo alla guida sotto l’influsso dell’alcool, abbia altresì provocato un incidente stradale, la sua condotta potrà assumere le seguenti ulteriori connotazioni:
- è previsto il raddoppiamento delle sanzioni indicate in precedenza ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito;
- in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è prevista la revoca della patente di guida.
Il ritiro e la sospensione provvisoria della patente
Ognuna delle ipotesi sopraindicate è disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 186 D.Lgs. n. 285 del 1992, da cui deriva l’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida.
Per questa ragione, gli accertatori nell’immediatezza del fatto (o nel giro di pochi giorni tramite l’invito a presentarsi) ritireranno al conducente il documento di guida e lo trasmetteranno alla Prefettura territorialmente competente. Il Prefetto, valutando la documentazione ricevuta, notificherà un provvedimento con il quale disporrà la sospensione provvisoria della validità del documento di guida, nonché l’invito al trasgressore a sottoporsi a visita medica ex art. 119 D.Lgs. n. 285 del 1992.
Questo particolare tipo di sospensione (che non può avere durata superiore ai 2 anni) è contenuta in un provvedimento amministrativo di natura cautelare, volto a tutelare nell’immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, attraverso l’inibizione a Tizio della guida per un periodo determinato di tempo immediatamente successivo al sinistro.
Tizio potrà tornare in possesso del proprio documento di guida soltanto se, all’esito del periodo di sospensione disposto dal Prefetto, supererà con esito positivo la visita medica presso la Commissione Medico Locale competente.
La sospensione provvisoria non deve essere confusa con la sospensione che può o deve essere irrogata dal Giudice al termine del procedimento penale, che ha invece carattere definitivo e interviene solo quando viene accertata la commissione del reato. A differenza del provvedimento di revoca (in seguito al quale occorre sostenere nuovamente l’esame di abilitazione alla guida), tale ultima tipologia di sospensione della patente comporta soltanto che il conducente sanzionato venga spossessato del proprio documento di guida per un periodo di tempo determinato, con possibilità di rientrarne in possesso a semplice richiesta al termine di tale periodo.
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Fatto salvo il caso indicato alla lettera a), tutte le altre ipotesi prospettate configurano la commissione di un reato da parte di Tizio e, pertanto, in relazione a queste verrà instaurato un procedimento penale nei confronti del conducente per guida sotto l’effetto dell’alcool.
Per tale motivo, egli non potrà chiedere al Prefetto il rilascio di un permesso di guida per recarsi al lavoro in determinate fasce orarie, in quanto tale richiesta può essere avanzata soltanto quando la violazione commessa non configuri un’ipotesi di reato o se in occasione della stessa non sia stato provocato un incidente stradale.
All’esito del procedimento penale, nel caso in cui Tizio venga condannato in relazione ad una delle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d), il Giudice (o il Prefetto laddove l’imputato abbia definito il giudizio con la messa alla prova) disporrà la sospensione della patente per un periodo dal quale, come si vedrà oltre, andrà detratto quello già scontato in via cautelare.
La revoca della patente
Se invece Tizio verrà condannato in relazione all’ipotesi di cui alla lettera e) (incidente), il Giudice (o il Prefetto nel caso in cui l’imputato abbia la messa alla prova) disporrà la revoca del documento di guida.
La revoca comporta che Tizio non potrà conseguire la patente prima che siano decorsi 3 anni dalla data “di accertamento del reato”. Alla luce di una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale, tale termine decorre dal giorno dell’accertamento del fatto-reato da parte delle Forze dell’Ordine e non invece dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ed inoltre, ai fini della determinazione della data in cui Tizio potrà riottenere la patente, dal predetto triennio va scomputato il periodo di sospensione provvisoria eventualmente già scontato.
Quindi, se per ipotesi il fatto di reato è avvenuto il primo del mese, il termine finale del periodo di revoca scadrà il primo del mese di tre anni dopo, scomputato però il periodo di sospensione cautelare e tutto il tempo trascorso dall’infrazione al provvedimento del Prefetto.
Lo scomputo (ad opera della Prefettura) del periodo di sospensione “cautelare” presofferto da quello irrogato dal Giudice è altresì previsto anche per il caso di sospensione del titolo di guida.
A cura dell’Avv. Paolo Boglione
Studio Legale Fracchia