Atti osceni in treno

Di recente ha suscitato non poche polemiche la decisione della Corte di Cassazione di annullare la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un uomo resosi responsabile del reato di atti osceni in treno, per aver, come tutti possiamo immaginare, compiuto tali atti a bordo di un vagone ferroviario.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il luogo, sicuramente rientrante nel novero di quelli esposti al pubblico, cioè normalmente e continuamente accessibile a tutti, non sia tuttavia un luogo abitualmente frequentato da minori.

Atti osceni: i luoghi abitualmente frequantati da minori

I luoghi abitualmente frequentati da minori – al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto – sono infatti quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (Cass. Pen., Sez. III, 17.2.2017, n. 29239).

Il vagone ferroviario, nel caso di specie, non è stato giustamente qualificato come un luogo che per vocazione strutturale sia frequentato da minori.
Il luogo non deve essere, infatti, semplicemente aperto o esposto al pubblico, ma un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico (C., Sez. III, 21.9-15.12.2017, n. 56075).

Ma vi è di più, secondo parte della giurisprudenza, nei luoghi indicati occorre accertare l’effettiva presenza di due o più minori (così C., Sez. III, 20.9-24.10.2019, n. 43542 – secondo cui “In tema di atti osceni, per la sussistenza del reato di cui all’art. 527, comma secondo, cod. pen., il Giudice deve verificare l’effettiva presenza di due o più minori nei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando che uno o più di essi abbiano assistito al compimento di detti atti, essendo sufficiente il pericolo che ciò accada”).

Il reato non può configurarsi. Resta però un illecito amministrativo

Se pertanto non ci si trova in un luogo “abitualmente frequentato da minori” e non è accertata la presenza nelle vicinanze di minori, dalla quale poter desumere la sussistenza del pericolo che gli stessi possano assistere, il reato non può configurarsi.

Ma, allora, se non è reato, è consentito?

No, ovviamente, il fatto costituisce comunque un illecito amministrativo, ed è pertanto vietato dalla legge.

 


 

A cura dell’Avvocato Pietro Massaro